STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Spett.le Azienda
ALBA, lì 3 ottobre 2022
OGGETTO: Permessi elettorali per i dipendenti nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022.
Spettabile Azienda,
nella giornata di domenica 25 settembre scorso si sono svolte le consultazioni elettorali per le elezioni politiche e con l’occasione rivediamo la disciplina normativa nell’ambito del rapporto di lavoro. Come noto i lavoratori titolari di un rapporto di lavoro subordinato che vengono chiamati ad assumere ruoli nei seggi elettorali sono assistititi dalla legge sia per quanto attiene ai diritti collegati all’assenza dal lavoro, sia in riferimento al recupero della giornata di riposo spettante per aver lavorato al seggio.
I permessi elettorali debbono essere concessi ai lavoratori pubblici e privati (sia con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che determinato), chiamati ad assumere ruoli nei seggi elettorali qualora ricoprano le seguenti figure:
• presidente, vicepresidente di seggio;
• segretario;
• scrutatore;
• rappresentante di lista, di gruppo, di partiti;
• componente dei comitati promotori in caso di referendum.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa, quindi i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile o a riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, cioè:
- per i giorni lavorativi spetta la normale retribuzione;
- per i giorni festivi (ad esempio la domenica) e non lavorativi (ad esempio il sabato in caso di settimana corta), una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva o, in alternativa, la fruizione di giorni di riposo compensativi.
La normativa di riferimento non regola i criteri di scelta tra quota di retribuzione aggiuntiva e riposo compensativo, quindi datore di lavoro e lavoratore dovranno accordarsi in tal senso anche in relazione alle necessità dell’organizzazione del lavoro. Per quanto concerne i giorni di riposo, la loro natura compensativa spinge a propendere per un loro godimento ravvicinato rispetto alle presenze ai seggi. Si ricorda che al lavoratore spetta il trattamento per l’intera giornata anche se abbia trascorso al seggio solo alcune ore (ad esempio se le operazioni di scrutinio si siano protratte per qualche ora oltre la mezzanotte).
Quanto corrisposto dal datore di lavoro, retribuzione aggiuntiva o riposi compensativi, è soggetto a imposizione contributiva e fiscale, mentre non sono soggetti i compensi correlati alle operazioni svolte al seggio ed erogati dall’Ente pubblico.
Ai lavoratori che devono recarsi in comuni diversi da quello del domicilio per esercitare le operazioni di voto, possono essere concessi permessi per il tempo occorrente per il viaggio e per le operazioni presso il seggio. Si intende comunque quale diritto subordinato alle esigenze aziendali e senza accesso al trattamento retributivo. Anche in tal caso sarà necessario esibire prima e dopo le certificazioni idonee (certificato elettorale e dichiarazione di esercizio di voto).
Il lavoratore è tenuto a consegnare al datore di lavoro, a giustifica dell’assenza e per ottenere il pagamento delle competenze, il certificato di chiamata (preventivamente) e l’attestazione delle giornate trascorse al seggio sottoscritta dal presidente del seggio (per l’attestazione del presidente firma il vicepresidente) e con timbro della sezione elettorale. Non è previsto dalle norme specifiche, ma trattandosi di eventuale assenza dal lavoro, si ritiene che il lavoratore sia tenuto anche ad informare della stessa il datore di lavoro in via preventiva, mediante consegna di copia della comunicazione di convocazione.
I lavoratori che sono eletti membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee regionali o che sono chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere posti in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato. Il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio, nonché come legittimo impedimento di svolgimento del periodo di prova.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Con i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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